Regione Veneto

Richiesta di iscrizione all'albo dei presidenti di seggio elettorale

Richiesta di iscrizione all'albo dei presidenti di seggio elettorale

Accedi al servizio
immagine

Descrizione

L'albo dei presidenti di seggio è l'elenco degli elettori del Comune idonei a ricoprire questo incarico. L'albo è tenuto e aggiornato dal Presidente della Corte di Appello territorialmente competente.
Il presidente di seggio s'insedia in ogni sezione elettorale al momento delle consultazioni elettorali o referendarie ed è, per ogni effetto di legge, un pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.

Il presidente di seggio:
  • sovraintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dall'ufficio elettorale di sezione
  • dopo aver ascoltato il parere degli scrutatori, prende decisioni sulle difficoltà, gli incidenti, i reclami e le proteste che si presentano durante le operazioni di seggio
  • è responsabile della consegna al sindaco dei plichi con i documenti e gli atti relativi alle operazioni elettorali della propria sezione
  • si esprime sull'attribuzione dei voti e delle preferenze durante le operazioni di scrutinio.
Una volta iscritti nell'albo si permane sino al compimento del 70° anno di età.


Costi

L'iscrizione all'albo è gratuita.

Presentazione manuale

La richiesta può essere presentata anche in formato cartaceo, scaricando e compilando manualmente il modello, per poi essere presentato all'ente in formato cartaceo.

Accedi al servizio

Puoi presentare la richiesta in formato digitale compilando il modello direttamente online.

Vincoli

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 31 Ottobre e resta valida finché l’interessato non supera il 70° anno di età o fino a quando non esprima la volontà di essere cancellato.

Art. 38 Decreto del presidente della repubblica 30 marzo 1957, n. 361
Art. 23 Decreto del presidente della repubblica 16 maggio 1960, n. 570

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
  1. coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di eta';
  2. i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
  3. gli appartenenti a Forze armate in servizio;
  4. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
  5. i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
  6. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

    Argomenti:

    Pagina aggiornata il 18/01/2022